Art. 7
Misure in caso di presenza confermata dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate durante i controlli all’importazione
In vigore dal 2 lug 2025
Misure in caso di presenza confermata dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate durante i controlli all’importazione
1. Se durante i controlli all’importazione effettuati da uno Stato membro è stata confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, nel territorio dell’Unione non sono introdotte altre partite di piante specificate originarie dello stesso sito di produzione e l’NPPO dell’Egitto adotta immediatamente le misure seguenti:
a)
la rimozione del codice del corrispondente sito di produzione dall’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
la presentazione alla Commissione di un elenco aggiornato che tenga traccia delle modifiche apportate;
c)
il divieto di esportazione nel territorio dell’Unione delle piante specificate dal sito di produzione rimosso dall’elenco.
2. A seguito di indagini condotte dall’NPPO dell’Egitto e nei casi in cui esistano prove del fatto che la presenza dell’organismo nocivo specificato non è collegata a un sito di produzione specifico, il corrispondente sito di produzione può essere reinserito nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
3. Nessuna pianta specificata originaria di un sito di produzione rimosso dall’elenco, di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all’allegato I, parte B, punto 3, lettere a) e b), è introdotta nel territorio dell’Unione durante l’anno in corso considerato e nei tre anni successivi. L’introduzione di piante specificate originarie di un sito di produzione rimosso dall’elenco è consentita a partire dal quarto anno successivo all’anno considerato e solo se l’assenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata dall’NPPO dell’Egitto nei tre anni precedenti l’anno considerato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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