Art. 9
Gestione dei rifiuti
In vigore dal 2 lug 2025
Gestione dei rifiuti
Gli operatori professionali adottano adeguate misure igieniche per lo smaltimento dei rifiuti dopo l’imballaggio, il reimballaggio o la trasformazione delle piante specificate, in modo opportuno per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato in seguito a una possibile infezione latente. Tali misure comprendono:
a)
il trattamento appropriato di tutte le acque risultanti dal lavaggio e dalla trasformazione delle piante specificate, prima del loro scarico nelle acque superficiali o di irrigazione; e
b)
azioni volte a prevenire la diffusione sulla superficie agricola di terreno aderente non trattato, rifiuti di patate e patate scartate.
Storico versioni
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