Art. 9 · Gestione dei rifiuti

Art. 9

Gestione dei rifiuti

In vigore dal 2 lug 2025
Gestione dei rifiuti Gli operatori professionali adottano adeguate misure igieniche per lo smaltimento dei rifiuti dopo l’imballaggio, il reimballaggio o la trasformazione delle piante specificate, in modo opportuno per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato in seguito a una possibile infezione latente. Tali misure comprendono: a) il trattamento appropriato di tutte le acque risultanti dal lavaggio e dalla trasformazione delle piante specificate, prima del loro scarico nelle acque superficiali o di irrigazione; e b) azioni volte a prevenire la diffusione sulla superficie agricola di terreno aderente non trattato, rifiuti di patate e patate scartate.
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