Art. 8
Etichettatura
In vigore dal 2 lug 2025
Etichettatura
In caso di reimballaggio delle piante specificate nel territorio dell’Unione, gli operatori professionali garantiscono che gli imballaggi siano accompagnati da etichette adeguate che indichino l’origine delle piante specificate provenienti dall’Egitto e il divieto di piantarle nel territorio dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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