Art. 6

Presentazione di elenchi alla Commissione e agli Stati membri

In vigore dal 2 lug 2025
Presentazione di elenchi alla Commissione e agli Stati membri 1.   Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo se l’NPPO dell’Egitto ha presentato alla Commissione i seguenti elenchi relativi all’anno della loro produzione in Egitto, prima dell’inizio della campagna d’esportazione nell’Unione ed entro il 30 novembre di tale anno: a) l’elenco dei codici di tutti i siti di produzione riconosciuti e delle relative zone indenni; b) l’elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti gli esportatori ufficialmente riconosciuti delle piante specificate; e c) l’elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti i centri di confezionamento ufficialmente riconosciuti. 2.   La Commissione presenta agli Stati membri gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all’, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato I, parte B, punto 3, lettera c).
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