Art. 6
Presentazione di elenchi alla Commissione e agli Stati membri
In vigore dal 2 lug 2025
Presentazione di elenchi alla Commissione e agli Stati membri
1. Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo se l’NPPO dell’Egitto ha presentato alla Commissione i seguenti elenchi relativi all’anno della loro produzione in Egitto, prima dell’inizio della campagna d’esportazione nell’Unione ed entro il 30 novembre di tale anno:
a)
l’elenco dei codici di tutti i siti di produzione riconosciuti e delle relative zone indenni;
b)
l’elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti gli esportatori ufficialmente riconosciuti delle piante specificate; e
c)
l’elenco dei nomi e dei numeri di identificazione di tutti i centri di confezionamento ufficialmente riconosciuti.
2. La Commissione presenta agli Stati membri gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all’, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato I, parte B, punto 3, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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