Art. 4

Certificato fitosanitario

In vigore dal 2 lug 2025
Certificato fitosanitario Il certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», tutti gli elementi seguenti: a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione»; b) il numero di lotto corrispondente a ciascun lotto esportato delle piante specificate; c) il codice del sito di produzione di origine di ciascun lotto delle piante specificate elencato conformemente all’, paragrafo 1, lettera a); d) il nome e il numero di identificazione del centro o dei centri di confezionamento e dell’esportatore o degli esportatori ufficialmente riconosciuti elencati conformemente all’, paragrafo 1, lettere b) e c).
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