Art. 4
Certificato fitosanitario
In vigore dal 2 lug 2025
Certificato fitosanitario
Il certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», tutti gli elementi seguenti:
a)
la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione»;
b)
il numero di lotto corrispondente a ciascun lotto esportato delle piante specificate;
c)
il codice del sito di produzione di origine di ciascun lotto delle piante specificate elencato conformemente all’, paragrafo 1, lettera a);
d)
il nome e il numero di identificazione del centro o dei centri di confezionamento e dell’esportatore o degli esportatori ufficialmente riconosciuti elencati conformemente all’, paragrafo 1, lettere b) e c).
Storico versioni
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