Art. 3
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate
In vigore dal 2 lug 2025
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate
Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo se:
a)
sono state rispettate le prescrizioni specifiche di cui all’allegato I, parte A;
b)
in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione e fonti idriche in Egitto, sono state rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, parte B;
c)
sono state rispettate le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1;
d)
se del caso, sono state adottate le misure di cui all’.
Storico versioni
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