Art. 5

Informazioni relative alle sospensioni e ai rimedi

In vigore dal 6 mag 2025
Informazioni relative alle sospensioni e ai rimedi 1.   Senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 24 ore dalla sospensione della fornitura e dell’uso della soluzione di portafoglio, sono fornite informazioni chiare, complete e facilmente accessibili in merito alla sospensione della fornitura e dell’uso della soluzione di portafoglio: a) ai punti di contatto unici designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014; b) alla Commissione; c) agli utenti del portafoglio interessati; d) alle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate conformemente all’articolo 5 ter del regolamento (UE) n. 910/2014. 2.   Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno: a) il nome del fornitore della soluzione di portafoglio la cui fornitura e il cui uso sono stati sospesi; b) il nome e l’identificativo di riferimento di tale soluzione di portafoglio, come indicato nell’elenco dei portafogli certificati redatto a norma dell’articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 910/2014 e, se del caso, le versioni interessate; c) la data e l’ora in cui è stata rilevata la violazione della sicurezza o la compromissione; d) se note, la data e l’ora in cui si è concretizzata la violazione della sicurezza o la compromissione, sulla base di registri di rete o di sistema o di altre fonti di dati; e) la data e l’ora della sospensione della soluzione di portafoglio; f) i dati di contatto, compresi almeno un indirizzo e-mail e un numero di telefono, dello Stato membro notificante e, se diversi, i dati di contatto del fornitore del portafoglio di cui alla lettera a); g) una descrizione della violazione della sicurezza o della compromissione; h) una descrizione dei dati compromessi, comprese, se del caso, le categorie di dati personali di cui all’, paragrafo 1, e all’ del regolamento (UE) 2016/679; i) ove possibile, una stima del numero approssimativo di utenti del portafoglio interessati e di altre persone fisiche interessate; j) una descrizione dei potenziali impatti sulle parti facenti affidamento sul portafoglio o sugli utenti del portafoglio e, in quest’ultimo caso, se opportuno, l’indicazione delle eventuali misure che gli utenti del portafoglio possono adottare per attenuare tali potenziali impatti; k) una descrizione delle misure adottate o programmate per porre rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione, unitamente alla programmazione e ai termini per l’applicazione di tali misure di rimedio; l) laddove applicabile e opportuno, una descrizione delle misure adottate o programmate per il passaggio degli utenti del portafoglio interessati a soluzioni o servizi di portafoglio alternativi.
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