Art. 10

Sistema di informazione

In vigore dal 6 mag 2025
Sistema di informazione Gli Stati membri inviano le informazioni di cui agli alla Commissione e ai punti di contatto unici degli Stati membri designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 tramite il sistema CIRAS gestito dall’ENISA o un sistema equivalente concordato dagli Stati membri e dalla Commissione.
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