Art. 10
Sistema di informazione
In vigore dal 6 mag 2025
Sistema di informazione
Gli Stati membri inviano le informazioni di cui agli alla Commissione e ai punti di contatto unici degli Stati membri designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 tramite il sistema CIRAS gestito dall’ENISA o un sistema equivalente concordato dagli Stati membri e dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:847:oj#art-10