Art. 4

Sospensione della fornitura e dell’uso dei portafogli e altri rimedi

In vigore dal 6 mag 2025
Sospensione della fornitura e dell’uso dei portafogli e altri rimedi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano fornite, utilizzate o attivate unità di portafoglio nell’ambito della soluzione di portafoglio sospesa. 2.   Gli Stati membri valutano se, per reagire adeguatamente alla violazione della sicurezza o alla compromissione, sia necessaria la revoca degli attestati di unità di portafoglio delle unità di portafoglio interessate dalla sospensione di una soluzione di portafoglio, o qualsiasi altro rimedio supplementare. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dalla sospensione della fornitura e dell’uso della soluzione di portafoglio interessata dalla violazione della sicurezza o dalla compromissione. 4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impediscono agli utenti del portafoglio interessati di esercitare il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò è subordinato alla condizione che gli utenti del portafoglio possano esercitare tale diritto senza pregiudicare la sicurezza delle risorse critiche delle unità di portafoglio interessate, in particolare tenendo conto dei motivi della sospensione e della necessità di garantire che tali risorse siano efficacemente protette da un uso improprio.
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