Art. 6

Ripristino della fornitura e dell’uso dei portafogli

In vigore dal 6 mag 2025
Ripristino della fornitura e dell’uso dei portafogli Ove necessario per garantire il ripristino della fornitura, dell’attivazione e dell’uso di una soluzione di portafoglio, gli Stati membri provvedono senza indebito ritardo: 1) a ripristinare la fornitura e l’uso delle unità di portafoglio fornite nell’ambito di tale soluzione di portafoglio rilasciando un’unità di portafoglio fornita nell’ambito di una nuova versione della soluzione di portafoglio a tutti gli utenti interessati; 2) a rilasciare nuovi attestati di unità di portafoglio a nuove unità di portafoglio o, se del caso, a unità di portafoglio precedentemente rilasciate, a condizione che tali unità di portafoglio soddisfino i requisiti di sicurezza in vigore dopo che è stato posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione; 3) ad abrogare qualsiasi misura attuata a norma dell’ che ostacoli la fornitura di nuove unità di portafoglio nell’ambito della soluzione di portafoglio interessata, qualora tale misura fosse collegata unicamente alla violazione della sicurezza o alla compromissione cui è stato posto rimedio.
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