Art. 7
Informazioni sul ripristino
In vigore dal 6 mag 2025
Informazioni sul ripristino
Quando ripristina una soluzione di portafoglio, lo Stato membro provvede affinché:
1)
tutte le parti che sono state informate della sospensione della fornitura e dell’uso della soluzione di portafoglio conformemente all’, paragrafo 1, siano informate del ripristino senza indebito ritardo;
2)
le informazioni fornite a norma del punto 1 comprendano almeno gli elementi di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e da f) a h), e i seguenti elementi:
a)
la data e l’ora in cui è stato posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione;
b)
la data e l’ora del ripristino della soluzione di portafoglio interessata e, se del caso, delle unità di portafoglio interessate fornite nell’ambito di tale soluzione di portafoglio;
c)
una descrizione delle misure adottate per porre rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione;
d)
una descrizione dei potenziali impatti residui sulle parti facenti affidamento sul portafoglio o sugli utenti del portafoglio e, in quest’ultimo caso, se opportuno, l’indicazione delle eventuali misure che gli utenti del portafoglio possono adottare per attenuare tali potenziali impatti residui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:847:oj#art-7