Art. 7 · Informazioni sul ripristino

Art. 7

Informazioni sul ripristino

In vigore dal 6 mag 2025
Informazioni sul ripristino Quando ripristina una soluzione di portafoglio, lo Stato membro provvede affinché: 1) tutte le parti che sono state informate della sospensione della fornitura e dell’uso della soluzione di portafoglio conformemente all’, paragrafo 1, siano informate del ripristino senza indebito ritardo; 2) le informazioni fornite a norma del punto 1 comprendano almeno gli elementi di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e da f) a h), e i seguenti elementi: a) la data e l’ora in cui è stato posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione; b) la data e l’ora del ripristino della soluzione di portafoglio interessata e, se del caso, delle unità di portafoglio interessate fornite nell’ambito di tale soluzione di portafoglio; c) una descrizione delle misure adottate per porre rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione; d) una descrizione dei potenziali impatti residui sulle parti facenti affidamento sul portafoglio o sugli utenti del portafoglio e, in quest’ultimo caso, se opportuno, l’indicazione delle eventuali misure che gli utenti del portafoglio possono adottare per attenuare tali potenziali impatti residui.
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