Art. 17

Prefinanziamento

In vigore dal 18 mar 2025
Prefinanziamento 1.   Dopo la presentazione del programma di riforma alla Commissione, la Moldova può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al massimo al 18 % dell’importo totale previsto nell’ambito dello strumento, conformemente all’, paragrafo 1, previa deduzione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica, e della copertura per i prestiti. 2.   La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l’adozione della decisione di esecuzione di cui all’ e l’entrata in vigore dell’accordo sullo strumento e dell’accordo di prestito. I fondi sono svincolati a norma dell’, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all’. 3.   La Commissione decide il calendario per l’erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
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Prefinanziamento (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/535) — Testo vigente | Portale Normativo