Art. 15

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

In vigore dal 18 mar 2025
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti 1.   Al fine di finanziare il sostegno nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario. 2.   La Commissione sottoscrive con la Moldova un accordo di prestito. L’accordo di prestito stabilisce l’importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni dalla data della firma dell’accordo di prestito. Oltre agli elementi di cui all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, e in deroga a tale disposizione, l’accordo di prestito stabilisce l’importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti. 3.   L’accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/535) — Testo vigente | Portale Normativo