Art. 14
Modifiche del programma di riforma
In vigore dal 18 mar 2025
Modifiche del programma di riforma
1. Se il programma di riforma moldovo, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, la Moldova può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso la Moldova può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest’ultima modifichi la decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
2. La Commissione può modificare la decisione di esecuzione a seguito della procedura d’esame di cui all’, paragrafo2, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi di finanziamento disponibili in linea con i principi di cui all’.
3. Se ritiene che i motivi addotti dalla Moldova giustifichino una modifica del programma di riforma, la Commissione valuta il programma di riforma modificato in conformità dell’ e può modificare la decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, senza indebito ritardo, a seguito della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. In una modifica, la Commissione può accettare termini che si estendono fino al 31 dicembre 2028 per le condizioni di pagamento.
Storico versioni
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