Art. 16
Copertura
In vigore dal 18 mar 2025
Copertura
1. Una copertura per i prestiti è costituita al tasso del 9 % attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947 ed è utilizzata come parte delle coperture che sostengono rischi analoghi.
2. In deroga all’articolo 214, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento finanziario, la dotazione è costituita progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell’erogazione integrale dei prestiti.
3. Il tasso di copertura è riesaminato almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo la procedura prevista all’articolo 31, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/947.
Storico versioni
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