Art. 6

Attuazione

In vigore dal 18 mar 2025
Attuazione 1.   Lo strumento è sostenuto con risorse dello NDICI – Europa globale a concorrenza di 520 milioni di EUR in sostegno non rimborsabile e per un importo massimo di 1 500 milioni di EUR in prestiti. L’importo destinato ai prestiti non costituisce parte dell’importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947. 2.   Per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il sostegno non rimborsabile è finanziato attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. Rientrano in tale contesto la copertura di prestiti per un importo di 135 milioni di EUR, il sostegno apportato dall’Unione ai progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato di cui all’, paragrafo 2, e il sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica. Detti finanziamenti sono attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/947. Le decisioni di svincolo dei fondi di cui all’, paragrafo 3, riguardo al sostegno sotto forma di prestito sono adottate nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2029. 3.   La Commissione gestisce l’assistenza dell’Unione coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme previste nel programma di riforma. Tutti i fondi tranne il sostegno complementare di cui al paragrafo 2 e le risorse di cui al paragrafo 6 sono erogati in rate semestrali subordinatamente al completamento delle riforme necessarie secondo il calendario stabilito, concordato nel programma di riforma e approvato nella decisione di esecuzione della Commissione. 4.   La Moldova mette almeno il 25 % del prestito erogatole a disposizione di progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato, una delle piattaforme regionali d’investimento di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947. L’accordo sullo strumento circostanzia tale obbligo e i relativi principi e modalità di attuazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione delle ulteriori operazioni nell’ambito dello strumento e il recupero dalla Moldova degli importi interessati, secondo quanto disposto all’ del presente regolamento. 5.   Il sostegno complementare è pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario non rimborsabile complessivo di cui al paragrafo 2. 6.   Un importo al massimo dell’1 % del sostegno non rimborsabile di cui al paragrafo 2 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dello strumento, segnatamente le azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità moldove, conferenze, consultazioni delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui riguardano gli obiettivi dello strumento, le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e la delegazione dell’Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di attività di sostegno alla trasparenza e di altre attività, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme e degli investimenti. 7.   Al fine di massimizzare il sostegno internazionale, i donatori possono contribuire all’attuazione dello strumento mediante entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
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