Art. 13

Decisione di esecuzione della Commissione

In vigore dal 18 mar 2025
Decisione di esecuzione della Commissione 1.   In caso di valutazione positiva in conformità dell’, la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforma presentato dalla Moldova oppure, ove applicabile, la modifica dello stesso presentata a norma dell’. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce le riforme che la Moldova deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforma, compreso il calendario. 3.   La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre: a) l’importo indicativo dei fondi globali a disposizione della Moldova previo rispetto delle condizioni di pagamento di cui all’, paragrafo 1, e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all’, una volta che la Moldova abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative o quantitative individuate in relazione all’attuazione del programma di riforma; b) la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile; c) il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme; d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l’attuazione del programma di riforma, anche, se del caso, attraverso il controllo democratico di cui all’, paragrafo 9, così come, laddove pertinente, le misure necessarie per conformarsi all’; e) gli indicatori di cui all’, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’.
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Decisione di esecuzione della Commissione (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/535) — Testo vigente | Portale Normativo