Art. 23

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 18 mar 2025
Monitoraggio e relazioni 1.   La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all’. Il monitoraggio di tale attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dell’accordo sullo strumento e lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento (UE) 2021/947. Si prevede che gli indicatori di cui all’, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione. 2.   L’accordo sullo strumento stabilisce le norme e le procedure secondo le quali la Moldova è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell’attuazione dello strumento due volte all’anno. 4.   La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all’, paragrafo 1. 5.   La Commissione riferisce sui progressi compiuti nell’attuazione del programma di riforma della Moldova tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:535:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio e relazioni (Art. 23 Regolamento (UE) 2025/535) — Testo vigente | Portale Normativo