Art. 23
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 18 mar 2025
Monitoraggio e relazioni
1. La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all’. Il monitoraggio di tale attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dell’accordo sullo strumento e lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento (UE) 2021/947. Si prevede che gli indicatori di cui all’, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
2. L’accordo sullo strumento stabilisce le norme e le procedure secondo le quali la Moldova è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell’attuazione dello strumento due volte all’anno.
4. La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all’, paragrafo 1.
5. La Commissione riferisce sui progressi compiuti nell’attuazione del programma di riforma della Moldova tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.
Storico versioni
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