Art. 25

Valutazione dello strumento

In vigore dal 18 mar 2025
Valutazione dello strumento 1.   Dopo il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione indipendente ex post dello strumento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello strumento. 2.   La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi dello strumento e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri. 3.   La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l’assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici. 4.   La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi la Moldova, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell’Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con la Moldova.
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Valutazione dello strumento (Art. 25 Regolamento (UE) 2025/535) — Testo vigente | Portale Normativo