Art. 96
Ruoli e responsabilità della Commissione per quanto riguarda il funzionamento dello spazio europeo dei dati sanitari
In vigore dal 11 feb 2025
Ruoli e responsabilità della Commissione per quanto riguarda il funzionamento dello spazio europeo dei dati sanitari
1. Oltre al suo ruolo nel rendere disponibili i dati sanitari elettronici detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, a norma degli e dell’, paragrafo 2, e ai suoi compiti di cui al capo III, in particolare all’, la Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce le infrastrutture e i servizi centrali necessari per sostenere il funzionamento dello spazio europeo dei dati sanitari, per tutti i pertinenti soggetti connessi, mediante:
a)
un meccanismo di identificazione e autenticazione interoperabile e transfrontaliero per le persone fisiche e i professionisti sanitari, in conformità dell’, paragrafi 3 e 4;
b)
i servizi e le infrastrutture centrali per la sanità digitale di LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), in conformità dell’, paragrafo 1;
c)
i controlli di conformità per la connessione dei partecipanti autorizzati a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), in conformità dell’, paragrafo 9;
d)
le infrastrutture e i servizi sanitari digitali transfrontalieri supplementari di cui all’, paragrafo 1;
e)
nell’ambito di DatiSanitari@UE (HealthData@EU), un servizio per la presentazione delle domande di accesso ai dati sanitari per l’accesso a dati sanitari elettronici detenuti da titolari dei dati sanitari in più di uno Stato membro o da altri partecipanti autorizzati a DatiSanitari@UE (HealthData@EU) e per l’inoltro automatico delle domande di accesso ai dati sanitari ai punti di contatto pertinenti, in conformità dell’, paragrafo 3;
f)
i servizi e le infrastrutture centrali di DatiSanitari@UE (HealthData@EU) in conformità dell’, paragrafi 7 e 8;
g)
un ambiente di trattamento sicuro in conformità dell’, paragrafo 9, in cui gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari possono decidere di renderli disponibili in conformità dell’, paragrafo 8;
h)
i controlli di conformità per la connessione dei partecipanti autorizzati a DatiSanitari@UE (HealthData@EU), in conformità dell’, paragrafo 5;
i)
un catalogo federato UE delle serie di dati che collega i cataloghi nazionali delle serie di dati in conformità dell’;
j)
una segreteria del comitato EHDS in conformità dell’, paragrafo 9;
k)
una segreteria per i gruppi direttivi in conformità dell’, paragrafo 8.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano norme di qualità sufficienti in termini di disponibilità, sicurezza, capacità, interoperabilità, manutenzione, monitoraggio e sviluppo onde garantire il funzionamento efficace dello spazio europeo dei dati sanitari. La Commissione fornisce tali servizi in conformità delle decisioni operative dei pertinenti gruppi direttivi di cui all’.
3. La Commissione prepara ogni due anni una relazione sulle infrastrutture e sui servizi a sostegno dello spazio europeo dei dati sanitari da essa forniti in conformità del paragrafo 1 e la rende pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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