Art. 94

Compiti del comitato EHDS

In vigore dal 11 feb 2025
Compiti del comitato EHDS 1.   In relazione all’uso primario il comitato EHDS svolge i compiti seguenti conformemente ai capi II e III: a) assistere gli Stati membri nel coordinamento delle pratiche delle autorità di sanità digitale; b) redigere contributi scritti e provvedere allo scambio delle migliori pratiche su questioni relative al coordinamento dell’attuazione, a livello degli Stati membri, tenendo conto degli enti regionali e locali, del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, in particolare per quanto riguarda: i) le disposizioni di cui ai capi II e III; ii) lo sviluppo di servizi online che agevolino l’accesso sicuro, compresa l’identificazione elettronica sicura, ai dati sanitari elettronici per i professionisti sanitari e le persone fisiche; iii) altri aspetti relativi all’uso primario; c) agevolare la cooperazione tra le autorità di sanità digitale attraverso lo sviluppo di capacità, la definizione di un quadro per la relazione di attività di cui all’ e lo scambio di informazioni; d) condividere, tra i propri membri, le informazioni relative ai rischi posti dai sistemi di cartelle cliniche elettroniche e agli incidenti gravi, nonché informazioni sulla gestione di tali rischi e incidenti; e) agevolare lo scambio di opinioni sull’uso primario con il forum dei portatori di interessi di cui all’ e con i regolatori e i responsabili delle politiche del settore sanitario. 2.   In relazione all’uso secondario il comitato EHDS svolge i compiti seguenti conformemente al capo IV: a) assistere gli Stati membri nel coordinamento delle pratiche degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni di cui al capo IV, al fine di garantire un’applicazione coerente del presente regolamento; b) redigere contributi scritti e provvedere allo scambio delle migliori pratiche su questioni relative al coordinamento dell’attuazione, a livello degli Stati membri, del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, in particolare per quanto riguarda: i) l’attuazione delle norme in materia di accesso ai dati sanitari elettronici; ii) le specifiche tecniche o le norme esistenti relative alle prescrizioni di cui al capo IV; iii) gli incentivi per promuovere la qualità dei dati e il miglioramento dell’interoperabilità; iv) le politiche relative alle tariffe imposte dagli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e dai titolari dei dati sanitari; v) le misure di protezione dei dati personali dei professionisti sanitari coinvolti nella cura di persone fisiche; vi) altri aspetti dell’uso secondario; c) formulare, in consultazione e cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi i rappresentanti dei pazienti, dei professionisti sanitari e dei ricercatori, orientamenti intesi ad aiutare gli utenti dei dati sanitari a rispettare i loro obblighi a norma dell’, paragrafo 5, in particolare per determinare se le loro risultanze sono significative dal punto di vista clinico; d) agevolare la cooperazione tra gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari attraverso lo sviluppo di capacità, la definizione di un quadro per la relazione di attività di cui all’, paragrafo 1, e lo scambio di informazioni; e) condividere informazioni sui rischi e sugli incidenti relativi all’uso secondario, nonché sulla gestione di tali rischi e incidenti; f) agevolare lo scambio di opinioni sull’uso primario con il forum dei portatori di interesse di cui all’ nonché con i titolari dei dati sanitari, gli utenti dei dati sanitari, i regolatori e i responsabili delle politiche del settore sanitario.
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