Art. 14

Documento finale della consultazione scientifica congiunta per consultazioni scientifiche congiunte svolte parallelamente alle consultazioni di gruppi di esperti

In vigore dal 24 gen 2025
Documento finale della consultazione scientifica congiunta per consultazioni scientifiche congiunte svolte parallelamente alle consultazioni di gruppi di esperti Se la consultazione scientifica congiunta è svolta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti, si applicano le disposizioni seguenti: a) il gruppo di coordinamento approva il documento finale della consultazione scientifica congiunta e il gruppo di esperti fornisce la lettera di parere allo sviluppatore di tecnologie sanitarie entro il termine fissato nel calendario di cui all’, paragrafo 1; b) il segretariato HTA e l’Agenzia europea per i medicinali si scambiano il documento finale approvato dal gruppo di coordinamento e la lettera di parere fornita dal gruppo di esperti lo stesso giorno in cui li inviano allo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:117:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Documento finale della consultazione scientifica congiunta per consultazioni scientifiche congiunte svolte parallelamente alle consultazioni di gruppi di esperti (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/117) — Testo vigente | Portale Normativo