Art. 15

Corrispondenza durante le consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 24 gen 2025
Corrispondenza durante le consultazioni scientifiche congiunte Tutta la documentazione di cui al regolamento (UE) 2021/2282 e al presente regolamento è inviata in formato digitale e viene scambiata con e tra il gruppo di coordinamento, il sottogruppo JSC, il segretariato HTA, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e i singoli esperti durante le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro attraverso la piattaforma informatica HTA.
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Corrispondenza durante le consultazioni scientifiche congiunte (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/117) — Testo vigente | Portale Normativo