Art. 9

Finanziamento del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza

In vigore dal 19 dic 2024
Finanziamento del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza 1.   A seguito di un invito a manifestare interesse per gli Stati membri che intendano partecipare al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, l'ECCC seleziona degli Stati membri per partecipare insieme all'appalto congiunto di strumenti, infrastrutture o servizi al fine di istituire poli informatici nazionali designati o stabiliti a norma dell', paragrafo 1, o di rafforzarne le capacità. L'ECCC può attribuire sovvenzioni agli Stati membri selezionati per finanziare il funzionamento di tali strumenti, infrastrutture o servizi. Il contributo finanziario dell'Unione copre fino al 50 % dei costi di acquisizione di strumenti, infrastrutture o servizi e fino al 50 % dei costi operativi. Gli Stati membri selezionati coprono i costi restanti. Prima di avviare la procedura di acquisizione di strumenti, infrastrutture o servizi, l'ECCC e gli Stati membri selezionati concludono una convezione di accoglienza e di utilizzo che disciplina l'uso degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi. 2.   Ove un polo informatico nazionale di uno Stato membro non partecipi a un polo informatico transfrontaliero entro due anni dalla data di acquisizione degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi o, se precedente, dalla data in cui ha ricevuto la sovvenzione, lo Stato membro non può beneficiare dell'ulteriore sostegno dell'Unione ai sensi del presente capo fino a quando non abbia aderito a un polo informatico transfrontaliero. 3.   A seguito di un invito a manifestare interesse, un consorzio ospitante è selezionato dall'ECCC per partecipare con quest'ultimo a un appalto congiunto di strumenti, infrastrutture o servizi. L'ECCC può attribuire al consorzio ospitante una sovvenzione per finanziare il funzionamento degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi. Il contributo finanziario dell'Unione copre fino al 75 % dei costi di acquisizione degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi e fino al 50 % dei costi operativi. Il consorzio ospitante copre i costi restanti. Prima di avviare la procedura di acquisizione di strumenti, infrastrutture o servizi, l'ECCC e il consorzio ospitante concludono una convenzione di accoglienza e di utilizzo che disciplina l'uso degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi. 4.   L'ECCC prepara, almeno ogni due anni, una mappatura degli strumenti, delle infrastrutture o dei servizi necessari e di qualità adeguata per istituire i poli informatici nazionali e i poli informatici transfrontalieri o rafforzarne le capacità, e della loro disponibilità, anche presso i soggetti giuridici stabiliti o ritenuti stabiliti negli Stati membri e controllati dagli Stati membri o da cittadini degli Stati membri. Nel preparare la mappatura, l'ECCC consulta la rete di CSIRT, i poli informatici transfrontalieri esistenti, l'ENISA e la Commissione.
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