Art. 4

Poli informatici nazionali

In vigore dal 19 dic 2024
Poli informatici nazionali 1.   Qualora decida di partecipare al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, uno Stato membro designa o, se del caso, istituisce un polo informatico nazionale ai fini del presente regolamento. 2.   Il polo informatico nazionale è un soggetto unico che agisce sotto l'autorità di uno Stato membro. Può trattarsi di un CSIRT o, se del caso, di un'autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche o di un'altra autorità competente designata o istituita a norma dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, o di un altro soggetto. Il polo informatico nazionale: a) ha la capacità di fungere da punto di riferimento e da porta di accesso ad altre organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale per la raccolta e l'analisi di informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici e per contribuire a un polo informatico transfrontaliero di cui all'; e b) è in grado di rilevare, aggregare e analizzare dati e informazioni relativi alle minacce e agli incidenti informatici, come le analisi sulle minacce informatiche, utilizzando in particolare tecnologie all'avanguardia, al fine di prevenire gli incidenti. 3.   Nell'ambito delle funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i poli informatici nazionali possono cooperare con soggetti del settore privato per scambiare dati e informazioni pertinenti al fine di individuare e prevenire minacce e incidenti informatici, anche con le comunità settoriali e intersettoriali di soggetti essenziali e importanti di cui all' della direttiva (UE) 2022/2555. Se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le informazioni richieste o ricevute dai poli informatici nazionali possono includere dati raccolti mediante telemetria, sensori e registrazioni. 4.   Uno Stato membro selezionato a norma dell', paragrafo 1, si impegna a chiedere che il proprio polo informatico nazionale partecipi a un polo informatico transfrontaliero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:38:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo