Art. 8
Sicurezza
In vigore dal 19 dic 2024
Sicurezza
1. Gli Stati membri che partecipano al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza garantiscono un elevato livello di cibersicurezza, comprese la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché la sicurezza fisica della rete del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza e assicurano che la rete sia adeguatamente gestita e controllata, in modo da proteggerla dalle minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi, compresa quella dei dati e delle informazioni condivisi attraverso la rete.
2. Gli Stati membri che partecipano al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza garantiscono che la condivisione di informazioni di cui all', paragrafo 1, nell'ambito del sistema europeo di allerta per la cibersicurezza con soggetti diversi da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico di uno Stato membro non influisca negativamente sugli interessi di sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.
Storico versioni
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