Art. 7

Cooperazione e condivisione di informazioni con reti a livello dell'Unione

In vigore dal 19 dic 2024
Cooperazione e condivisione di informazioni con reti a livello dell'Unione 1.   I poli informatici transfrontalieri e la rete di CSIRT cooperano strettamente, in particolare al fine di condividere le informazioni. A tal fine, concordano le modalità procedurali in materia di cooperazione e condivisione delle informazioni pertinenti e, fatto salvo il paragrafo 2, circa i tipi di informazioni da condividere. 2.   Quando ottengono informazioni relative a un incidente di cibersicurezza su vasta scala, potenziale o in corso, i poli informatici transfrontalieri garantiscono, ai fini della conoscenza situazionale comune, che le informazioni pertinenti e gli allarmi rapidi siano forniti senza indebito ritardo alle autorità degli Stati membri e alla Commissione attraverso EU-CyCLONe e la rete di CSIRT.
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