Art. 6

Cooperazione e condivisione di informazioni tra poli informatici transfrontalieri e al loro interno

In vigore dal 19 dic 2024
Cooperazione e condivisione di informazioni tra poli informatici transfrontalieri e al loro interno 1.   I membri di un consorzio ospitante assicurano che i loro poli informatici nazionali condividano tra loro, conformemente all'accordo di consorzio scritto di cui all', paragrafo 3, informazioni pertinenti, se del caso anonimizzati, quali informazioni relative a minacce informatiche, quasi incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni specifiche sugli autori delle minacce, allarmi di cibersicurezza e raccomandazioni relative alla configurazione degli strumenti di cibersicurezza per rilevare gli attacchi informatici, tra loro all'interno del polo informatico transfrontaliero, laddove tale condivisione di informazioni: a) promuova e migliori il rilevamento delle minacce informatiche e rafforzi le capacità della rete di CSIRT di prevenire e rispondere agli incidenti o di attenuarne l'impatto; b) accresca il livello di cibersicurezza, ad esempio sensibilizzando in merito alle minacce informatiche, limitando o inibendo la capacità di diffusione di tali minacce e sostenendo una serie di capacità di difesa, la risoluzione e la divulgazione delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento, contenimento e prevenzione delle minacce, strategie di attenuazione, fasi di risposta e ripresa, o promuovendo la ricerca collaborativa sulle minacce tra soggetti pubblici e privati. 2.   L'accordo di consorzio scritto di cui all', paragrafo 3, stabilisce: a) l'impegno a condividere tra i membri del consorzio ospitante le informazioni di cui al paragrafo 1 e le condizioni di condivisione di tali informazioni; b) un quadro di governance che chiarisca e incentivi la condivisione da parte di tutti i partecipanti di informazioni pertinenti, se del caso anonimizzati, di cui al paragrafo 1; c) obiettivi per contribuire allo sviluppo di strumenti e tecnologie avanzati, quali gli strumenti di intelligenza artificiale e di analisi dei dati. L'accordo di consorzio scritto può specificare che le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere condivise in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. 3.   I poli informatici transfrontalieri stipulano accordi di cooperazione tra di loro, specificando i principi di interoperabilità e di condivisione delle informazioni tra i poli informatici transfrontalieri. I poli informatici transfrontalieri informano la Commissione in merito agli accordi di cooperazione conclusi. 4.   La condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 tra i poli informatici transfrontalieri è garantito da un elevato livello di interoperabilità. Al fine di sostenere tale interoperabilità, l'ENISA, in stretta consultazione con la Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro il 5 febbraio 2026, emana orientamenti sull'interoperabilità che specificano in particolare formati e protocolli per la condivisione delle informazioni, tenendo conto delle norme e delle migliori pratiche internazionali, nonché del funzionamento di eventuali poli informatici transfrontalieri esistenti. I requisiti di interoperabilità previsti dagli accordi di cooperazione dei poli informatici transfrontalieri si basano sugli orientamenti emanati dall'ENISA.
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