Art. 10

Istituzione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza

In vigore dal 19 dic 2024
Istituzione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza 1.   È istituito un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di sostenere il miglioramento della resilienza dell'Unione alle minacce informatiche e, in uno spirito di solidarietà, la preparazione all'impatto a breve termine degli incidenti di cibersicurezza significativi, degli incidenti di sicurezza su vasta scala e degli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala, nonché attenuare tale impatto. 2.   Nel caso degli Stati membri, le azioni nell'ambito del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono svolte su richiesta e sono complementari agli sforzi e alle azioni degli Stati membri volti a prepararsi e rispondere agli incidenti nonché a riprendersi dai medesimi. 3.   Le azioni di attuazione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono sostenute da finanziamenti a titolo del programma Europa digitale e attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/694, in particolare dell'obiettivo specifico 3. 4.   Le azioni nell'ambito del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono attuate principalmente mediante l'ECCC in conformità del regolamento (UE) 2021/887. Tuttavia, le azioni di attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza di cui all', lettera b), del presente regolamento sono attuate dalla Commissione e dall'ENISA.
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