Art. 12

Verifica coordinata della preparazione dei soggetti

In vigore dal 19 dic 2024
Verifica coordinata della preparazione dei soggetti 1.   Il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sostiene la verifica volontaria coordinata della preparazione dei soggetti che operano in settori ad alta criticità. 2.   La verifica coordinata della preparazione può consistere in attività di preparazione, quali i test di penetrazione, e nella valutazione delle minacce. 3.   Il sostegno alle azioni di preparazione di cui al presente articolo è fornito agli Stati membri principalmente sotto forma di sovvenzioni e alle condizioni disposte nei pertinenti programmi di lavoro di cui all' del regolamento (UE) 2021/694. 4.   Al fine di sostenere la verifica coordinata della preparazione dei soggetti di cui all', lettera a), punto i), del presente regolamento in tutta l'Unione, previa consultazione con il gruppo di cooperazione NIS, EU-CyCLONe e l'ENISA la Commissione individua i settori o i sottosettori interessati, a partire dai settori ad alta criticità elencati all'allegato I della direttiva (UE) 2022/2555, per i quali può essere pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni. La partecipazione degli Stati membri a tali inviti a presentare proposte avviene su base volontaria. 5.   Nell'individuare i settori o sottosettori di cui al paragrafo 4, la Commissione tiene conto delle valutazioni coordinate del rischio e dei test di resilienza a livello di Unione e dei relativi risultati. 6.   Il gruppo di cooperazione NIS, in collaborazione con la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e l'ENISA e, nell'ambito del suo mandato, EU-CyCLONe, elabora scenari di rischio e metodologie comuni per la verifica coordinata della preparazione a norma dell', lettera a), punto i), e, se del caso, per altre azioni di preparazione a norma della lettera a), punto ii), di tale articolo. 7.   Quando un soggetto che opera in un settore ad alta criticità partecipa volontariamente alla verifica coordinata della preparazione e tale verifica dà luogo a raccomandazioni per misure specifiche, che il soggetto partecipante potrebbe integrare in un piano di ripristino, l'autorità dello Stato membro responsabile della verifica coordinata della preparazione riesamina, se del caso, il seguito dato a tali misure dai soggetti partecipanti al fine di rafforzare la preparazione.
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