Art. 10 · Istituzione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza

Art. 10

Istituzione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza

In vigore dal 19 dic 2024
Istituzione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza 1.   È istituito un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di sostenere il miglioramento della resilienza dell'Unione alle minacce informatiche e, in uno spirito di solidarietà, la preparazione all'impatto a breve termine degli incidenti di cibersicurezza significativi, degli incidenti di sicurezza su vasta scala e degli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala, nonché attenuare tale impatto. 2.   Nel caso degli Stati membri, le azioni nell'ambito del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono svolte su richiesta e sono complementari agli sforzi e alle azioni degli Stati membri volti a prepararsi e rispondere agli incidenti nonché a riprendersi dai medesimi. 3.   Le azioni di attuazione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono sostenute da finanziamenti a titolo del programma Europa digitale e attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/694, in particolare dell'obiettivo specifico 3. 4.   Le azioni nell'ambito del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza sono attuate principalmente mediante l'ECCC in conformità del regolamento (UE) 2021/887. Tuttavia, le azioni di attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza di cui all', lettera b), del presente regolamento sono attuate dalla Commissione e dall'ENISA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:38:oj#art-10