Art. 19

Sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale

In vigore dal 19 dic 2024
Sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale 1.   Un paese terzo associato al programma Europa digitale può richiedere il sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza se l'accordo attraverso cui è associato al programma Europa digitale prevede la partecipazione alla riserva dell'UE per la cibersicurezza. Tale accordo include disposizioni che impongono al paese terzo associato al programma Europa digitale interessato di rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 9 del presente articolo. Ai fini della partecipazione di un paese terzo alla riserva dell'UE per la cibersicurezza, l'associazione parziale di un paese terzo al programma Europa digitale può comprendere un'associazione limitata all'obiettivo operativo di cui all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/694. 2.   Entro tre mesi dalla conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 1 e in ogni caso prima di ricevere il sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza, il paese terzo associato al programma Europa digitale fornisce alla Commissione informazioni sulle proprie capacità di resilienza informatica e di gestione del rischio, tra cui almeno le informazioni sulle misure nazionali adottate per prepararsi agli incidenti di cibersicurezza significativi o agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala, nonché informazioni sui soggetti nazionali responsabili, compresi i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente o soggetti equivalenti, sulle loro capacità e sulle risorse loro assegnate. Il paese terzo associato al programma Europa digitale fornisce aggiornamenti di tali informazioni su base periodica e almeno una volta all'anno. La Commissione fornisce tali informazioni all'alto rappresentante e all'ENISA al fine di agevolare l'applicazione del paragrafo 11. 3.   La Commissione valuta periodicamente, e almeno una volta all'anno, i seguenti criteri per ciascun paese terzo associato al programma Europa digitale di cui al paragrafo 1: a) se il paese rispetta le condizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1 nella misura in cui esse si riferiscono alla partecipazione alla riserva dell'UE per la cibersicurezza; b) se il paese ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi o agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2; e c) se il sostegno fornito è coerente con la politica dell'Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese, e se è coerente con altre politiche dell'Unione in materia di sicurezza. Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione consulta l'alto rappresentante per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera c) dello stesso comma. Se conclude che un paese terzo associato al programma Europa digitale soddisfa tutte le condizioni di cui al primo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di adozione di un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4 per autorizzare la fornitura di sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti di tale paese. 4.   Il Consiglio può adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione si applicano al massimo per un anno, sono rinnovabili e possono prevedere un limite, non inferiore a 75 giorni, per il numero di giorni per i quali può essere fornito sostegno in risposta a un'unica richiesta. Ai fini del presente articolo il Consiglio agisce rapidamente e, di norma, adotta gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo entro otto settimane dall'adozione della pertinente proposta della Commissione a norma del paragrafo 3, terzo comma. 5.   Il Consiglio può modificare o abrogare un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 in qualsiasi momento, su proposta della Commissione. Qualora ritenga che vi sia stato un cambiamento significativo per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), il Consiglio può modificare o abrogare un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 su iniziativa debitamente motivata di uno o più Stati membri. 6.   Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione a norma del presente articolo, il Consiglio applica i criteri di cui al paragrafo 3, primo comma, e spiega la sua valutazione di tali criteri. In particolare, quando agisce di propria iniziativa a norma del paragrafo 5, secondo comma, il Consiglio illustra il cambiamento significativo di cui a tale comma. 7.   Il sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza a un paese terzo associato al programma Europa digitale è conforme alle condizioni specifiche stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 1. 8.   Tra gli utenti dei paesi terzi associati al programma Europa digitale che possono essere destinatari dei servizi della riserva dell'UE per la cibersicurezza rientrano le autorità competenti come i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente o soggetti equivalenti e le autorità di gestione delle crisi informatiche. 9.   Ogni paese terzo associato al programma Europa digitale ammissibile al sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza designa un'autorità che funga da punto di contatto unico ai fini del presente regolamento. 10.   Le richieste di sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza a norma del presente articolo sono valutate dalla Commissione. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire sostegno a un paese terzo solo se e nella misura in cui è in vigore un atto di esecuzione del Consiglio che autorizza il sostegno in relazione a tale paese, adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Una risposta è trasmessa senza indebito ritardo agli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera c). 11.   Quando riceve una richiesta di sostegno a norma del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente il Consiglio. La Commissione tiene informato il Consiglio in merito alla valutazione della richiesta. La Commissione collabora altresì con l'alto rappresentante in merito alle richieste ricevute e all'attuazione del sostegno concesso ai paesi terzi associati al programma Europa digitale dalla riserva dell'UE per la cibersicurezza. Inoltre la Commissione tiene anche conto di eventuali pareri forniti dall'ENISA in merito a tali richieste.
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