Art. 18

Azioni a sostegno dell'assistenza reciproca

In vigore dal 19 dic 2024
Azioni a sostegno dell'assistenza reciproca 1.   Il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza fornisce sostegno per l'assistenza tecnica prestata da uno Stato membro a un altro Stato membro in cui si sia verificato un incidente di cibersicurezza significativo o un incidente di cibersicurezza su vasta scala, anche nei casi di cui all', paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2022/2555. 2.   Il sostegno per l'assistenza tecnica reciproca di cui al paragrafo 1 del presente articolo è fornito sotto forma di sovvenzioni e alle condizioni previste nei pertinenti programmi di lavoro di cui all' del regolamento (UE) 2021/694.
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