Art. 17
Fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti
In vigore dal 19 dic 2024
Fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti
1. Nelle procedure di appalto per l'istituzione della riserva dell'UE per la cibersicurezza, l'amministrazione aggiudicatrice agisce in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e conformemente ai principi seguenti:
a)
garantire che i servizi inclusi nella riserva dell'UE per la cibersicurezza, considerati nel loro insieme, siano tali per cui la riserva dell'UE per la cibersicurezza includa servizi che siano mobilitabili in tutti gli Stati membri, tenendo conto in particolare dei requisiti nazionali per la fornitura di tali servizi, tra l'altro in materia di lingue, certificazione o accreditamento;
b)
garantire la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;
c)
garantire che la riserva dell'UE per la cibersicurezza apporti valore aggiunto dell'Unione, contribuendo agli obiettivi di cui all' del regolamento (UE) 2021/694, tra cui la promozione dello sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza nell'Unione.
2. Al momento dell'appalto di servizi per la riserva dell'UE per la cibersicurezza, l'amministrazione aggiudicatrice include nei documenti di gara i criteri e i requisiti seguenti:
a)
il fornitore dimostra che il suo personale è dotato della massima integrità professionale, indipendenza e responsabilità, nonché della competenza tecnica necessaria per svolgere le attività nel suo campo specifico, e garantisce la permanenza e continuità delle competenze e delle risorse tecniche necessarie;
b)
il fornitore, nonché eventuali filiali e subappaltatori pertinenti, rispettano le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate e mettono in atto misure adeguate, compresi, se del caso, accordi conclusi tra di essi, per la protezione delle informazioni riservate relative al servizio, in particolare delle prove, dei risultati e delle relazioni;
c)
il fornitore dimostra, tramite prove sufficienti, che la sua struttura di governo è trasparente, non suscettibile di compromettere la sua imparzialità e la qualità dei servizi prestati o di causare conflitti di interesse;
d)
il fornitore è in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato, almeno per il personale destinato alla mobilitazione del servizio, laddove richiesto da uno Stato membro;
e)
il fornitore dispone del livello di sicurezza pertinente per i suoi sistemi informatici;
f)
il fornitore è dotato dell'hardware e del software necessari a supportare il servizio richiesto, che non contengono vulnerabilità sfruttabili note, includono gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e rispettano in ogni caso le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
g)
il fornitore è in grado di dimostrare di avere esperienza nella fornitura di servizi analoghi alle autorità nazionali competenti, ai soggetti che operano in settori ad alta criticità o ai soggetti che operano in altri settori critici;
h)
il fornitore è in grado di prestare il servizio in tempi brevi negli Stati membri in cui può fornire il servizio;
i)
il fornitore è in grado di prestare il servizio in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione o di uno Stato membro come richiesto, se del caso, dagli Stati membri o dagli utenti di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c), a cui il fornitore può fornire il servizio;
j)
una volta posto in essere un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti a norma del regolamento (UE) 2019/881, il fornitore è certificato conformemente a tale sistema entro due anni dalla data di applicazione del sistema;
k)
il fornitore include nell'offerta le condizioni di conversione per eventuali servizi di risposta agli incidenti non utilizzati che potrebbero essere convertiti in servizi di preparazione strettamente connessi alla risposta agli incidenti, quali esercitazioni o formazioni.
3. Ai fini dell'appalto di servizi per la riserva dell'UE per la cibersicurezza, l'amministrazione aggiudicatrice, se del caso, può definire criteri e requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2, in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:38:oj#art-17