Art. 15

Richieste di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza

In vigore dal 19 dic 2024
Richieste di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza 1.   Gli utenti di cui all', paragrafo 3, possono richiedere servizi della riserva dell'UE per la cibersicurezza a sostegno della risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi, agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala o agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala e per avviare la ripresa dagli stessi. 2.   Per ricevere il sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza, gli utenti di cui all', paragrafo 3, adottano tutte le misure adeguate per attenuare gli effetti dell'incidente per il quale è richiesto il sostegno, compresa, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica diretta e di altre risorse volte a sostenere la risposta all'incidente e gli sforzi di ripresa. 3.   Le richieste di sostegno sono trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice come segue: a) nel caso degli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, tramite il punto di contatto unico designato o istituito a norma dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555; b) nel caso dell'utente di cui all', paragrafo 3, lettera b), da tale utente; c) nel caso degli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera c), tramite il punto di contatto unico di cui all', paragrafo 9. 4.   In caso di richieste da parte degli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri informano la rete di CSIRT e, se del caso, EU-CyCLONe in merito alle richieste di sostegno dei loro utenti nella risposta agli incidenti e nella ripresa iniziale ai sensi del presente articolo. 5.   Le richieste di sostegno nella risposta agli incidenti e nella ripresa iniziale includono: a) adeguate informazioni sul soggetto interessato e sugli impatti potenziali dell'incidente su: i) nel caso degli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri e gli utenti interessati, compreso il rischio di propagazione a un altro Stato membro; ii) nel caso dell'utente di cui all', paragrafo 3, lettera b), le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione interessati; iii) nel caso degli utenti di cui all', paragrafo 3, lettera c), i paesi associati al programma Europa digitale interessati; b) informazioni sul servizio richiesto, unitamente all'uso previsto del sostegno richiesto, compresa un'indicazione delle esigenze stimate; c) informazioni adeguate sulle misure adottate per attenuare l'impatto dell'incidente per il quale è richiesto il sostegno, di cui al paragrafo 2; d) ove opportuno, informazioni disponibili su altre forme di sostegno disponibili per il soggetto interessato. 6.   L'ENISA, in collaborazione con la Commissione e EU-CyCLONe, elabora un modello per facilitare la presentazione di richieste di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza. 7.   La Commissione può specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali dettagliate per il modo in cui i servizi di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza debbano essere richiesti ed le modalità tramite le quali a tali richieste debba essere data una risposta a norma del presente articolo, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 10, comprese le modalità di presentazione di tali richieste e di trasmissione delle risposte e dei modelli per le relazioni di cui all', paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Richieste di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/38) — Testo vigente | Portale Normativo