Art. 20
Coordinamento con i meccanismi di gestione delle crisi dell'Unione
In vigore dal 19 dic 2024
Coordinamento con i meccanismi di gestione delle crisi dell'Unione
1. Se un incidente di cibersicurezza significativo, un incidente di cibersicurezza su vasta scala o un incidente di cibersicurezza equivalente a incidenti su vasta scala è causato da una catastrofe quale definita all', punto 1), della decisione n. 1313/2013/UE, o dà luogo a una catastrofe, il sostegno previsto dal presente regolamento per rispondere a tale incidente integra le azioni di cui alla decisione n. 1313/2013/UE senza pregiudicare quest'ultima.
2. Nel caso di un incidente di cibersicurezza su vasta scala o di un incidente di cibersicurezza equivalente a incidenti su vasta scala che comporti l'attivazione dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (Integrated Political Crisis Response Arrangements - IPCR) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 (dispositivi IPCR), il sostegno previsto dal presente regolamento per rispondere a tale incidente è gestito in conformità delle apposite procedure nell'ambito dei dispositivi IPCR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:38:oj#art-20