Art. 27

Cessazione della validità

In vigore dal 19 dic 2024
Cessazione della validità 1.   Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata. 2.   La validità dell’omologazione UE cessa in ciascuno dei casi seguenti: a) se la produzione della macchina mobile non stradale omologata UE cessa in modo definitivo e volontario; b) se nuove prescrizioni applicabili alla macchina mobile non stradale omologata UE diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione delle macchine mobili non stradali e non è possibile aggiornare l’omologazione conformemente al capo V; c) se la validità dell’omologazione UE scade a causa di una restrizione conformemente all’, paragrafo 3; d) se l’omologazione UE è stata ritirata a norma dell’, paragrafo 5. Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell’omologazione UE e del relativo certificato per l’immissione sul mercato delle macchine mobili non stradali cessa 24 mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b). 3.   Quando si riferisce unicamente a una variante di un tipo o di una versione di una variante, la validità dell’omologazione UE della macchina mobile non stradale in questione cessa limitatamente a tale variante o versione specifica. 4.   Quando la produzione di un determinato tipo di macchina mobile non stradale cessa definitivamente, il titolare dell’omologazione UE ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE per tale macchina. 5.   Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE della macchina mobile non stradale ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. 6.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, se la validità dell’omologazione UE di una macchina mobile non stradale sta per cessare, il titolare dell’omologazione UE ne informa l’autorità che l’ha rilasciata. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE comunica senza ritardo alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni del caso mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. 7.   Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultima macchina mobile non stradale prodotta.
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Cessazione della validità (Art. 27 Regolamento (UE) 2025/14) — Testo vigente | Portale Normativo