Art. 26
Rilascio e notifica di modifiche
In vigore dal 19 dic 2024
Rilascio e notifica di modifiche
1. In caso di revisione, l’autorità di omologazione rilascia al titolare dell’omologazione UE, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l’indice riveduto del fascicolo di omologazione.
2. In caso di estensione, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione UE aggiornato, contrassegnato da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive già rilasciate. Tale certificato aggiornato riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio del certificato di omologazione UE aggiornato. Si aggiornano tutte le sezioni pertinenti del certificato, gli allegati e l’indice del fascicolo di omologazione.
L’autorità di omologazione rilascia tale certificato aggiornato, insieme ai relativi allegati, al titolare dell’omologazione UE.
3. L’autorità di omologazione notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni UE mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:14:oj#art-26