Art. 25

Modifiche dell’omologazione UE

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche dell’omologazione UE 1.   Qualora accerti che le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione sono cambiate, l’autorità di omologazione accorda una modifica dell’omologazione UE oggetto della domanda presentata conformemente all’. 2.   L’autorità di omologazione considera la modifica una «revisione» se non è necessario ripetere ispezioni o prove. In tale caso l’autorità di omologazione rilascia, se del caso, le pagine del fascicolo di omologazione modificate, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. Una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche, è considerata conforme a tale prescrizione. 3.   L’autorità di omologazione considera la modifica un’«estensione» nei casi seguenti: a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; b) una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione UE, ad eccezione degli allegati, è cambiata; o c) nuove prescrizioni previste da qualsiasi atto adottato a norma del presente regolamento diventano applicabili alla macchina mobile non stradale omologata UE. 4.   Qualora siano rilasciate pagine modificate del fascicolo di omologazione o una sua versione aggiornata consolidata, si modifica di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione allegato al certificato di omologazione UE indicando la data dell’ultima estensione o revisione o la data dell’ultimo consolidamento della versione aggiornata. 5.   Non sono necessarie modifiche dell’omologazione UE di una macchina mobile non stradale se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di macchina mobile non stradale.
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Modifiche dell’omologazione UE (Art. 25 Regolamento (UE) 2025/14) — Testo vigente | Portale Normativo