Art. 23
Conformità delle modalità di produzione
In vigore dal 19 dic 2024
Conformità delle modalità di produzione
1. L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.
2. L’autorità di omologazione verifica che il titolare dell’omologazione UE abbia emesso un numero sufficiente di facsimili di certificati di conformità conformemente all’ e che abbia predisposto opportune modalità per assicurare la correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità.
3. L’autorità di omologazione che ha rilasciato un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano ancora adeguate affinché le macchine mobili non stradali in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all’.
4. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del titolare dell’omologazione UE, compresi i suoi impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l’omologazione UE.
5. Se un’autorità che ha rilasciato un’omologazione UE accerta che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono state attuate, divergono in misura significativa dalle modalità e dai piani di controllo convenuti o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione sia proseguita, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l’omologazione UE. L’autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure correttive o restrittive di cui al capo X.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione, quali le condizioni dettagliate alle quali le autorità di omologazione non possono rifiutare la verifica già effettuata dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro.
Storico versioni
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