Art. 21

Certificato di omologazione UE

In vigore dal 19 dic 2024
Certificato di omologazione UE 1.   Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE. Il certificato di omologazione UE resta valido fino alla scadenza dell’omologazione UE. L’autorità di omologazione modifica il certificato di omologazione UE quando la relativa omologazione UE è oggetto di modifica. 2.   Il certificato di omologazione UE contiene gli allegati seguenti: a) il fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 4; b) scheda dei risultati di prova; c) nome e facsimile della firma della persona autorizzata a firmare un certificato di conformità e dichiarazione relativa alla posizione ricoperta in azienda da tale persona; d) facsimile compilato del certificato di conformità. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un sistema di numerazione armonizzato. I certificati di omologazione UE sono numerati secondo tale sistema di numerazione armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Entro un mese dal rilascio del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, una copia del certificato di omologazione UE della macchina mobile non stradale insieme agli allegati. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello del certificato di omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per ogni tipo di macchina mobile non stradale, l’autorità di omologazione: a) completa tutte le parti pertinenti del certificato di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata; b) compila l’indice del fascicolo di omologazione; c) rilascia immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante per l’omologazione UE il certificato compilato completo degli allegati. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda dei risultati di prova di cui al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Se per un’omologazione UE sono imposte, in conformità all’, restrizioni alla validità, il certificato di omologazione UE specifica tali restrizioni. 7.   L’autorità di omologazione stila un elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili e lo allega al certificato di omologazione UE. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello di detto elenco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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