Art. 30
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
In vigore dal 19 dic 2024
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
1. La domanda di cui all’ può essere presentata per un tipo di macchina mobile non stradale comprendente nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i requisiti tecnici applicabili.
2. L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE per la macchina mobile non stradale di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
nella domanda sono indicati i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione sono incompatibili con i requisiti tecnici applicabili;
b)
nella domanda sono descritte le implicazioni per gli aspetti interessati dalla nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello di protezione relativo a tali aspetti almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
c)
le descrizioni e i risultati delle prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato, di cui all’, di tale fabbricante dimostrano la conformità alla condizione di cui alla lettera b).
3. Il rilascio di tali omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni è subordinato all’autorizzazione della Commissione.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere se concedere o rifiutare di concedere l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Se del caso, nell’atto di esecuzione è specificato se l’autorizzazione è soggetta a eventuali restrizioni, compreso un periodo di validità.
In ogni caso l’omologazione UE ha una validità minima di 36 mesi.
4. In attesa dell’autorizzazione della Commissione, l’autorità di omologazione può rilasciare un’omologazione UE provvisoria.
Tuttavia, tale omologazione UE è valida, per il tipo di macchina mobile non stradale oggetto della deroga richiesta, soltanto sul territorio dello Stato membro in questione e in quello degli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato tale omologazione conformemente al paragrafo 5.
Mediante una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE provvisoria informa immediatamente la Commissione e le altre autorità di omologazione del fatto che tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.
La natura provvisoria e la limitata validità territoriale risultano evidenti dall’intestazione del certificato di omologazione UE e da quella del certificato di conformità. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli per i certificati di omologazione UE e i certificati di conformità ai fini del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Un’autorità di omologazione diversa dall’autorità di cui al paragrafo 4 può accettare per iscritto l’omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 in modo da estenderne la validità al territorio del relativo Stato membro.
6. Qualora la Commissione rifiuti l’autorizzazione, l’autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria UE di cui al paragrafo 4 che quest’ultima sarà revocata sei mesi dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
Le macchine mobili non stradali possono tuttavia essere immesse sul mercato, immatricolate o messe in circolazione nello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato tale omologazione e in tutti gli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato tale omologazione se:
a)
la macchina è stata fabbricata conformemente all’omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità;
b)
la macchina reca la targhetta e la marcatura regolamentari prescritte dal presente regolamento;
c)
la macchina è accompagnata dal certificato di conformità provvisorio; e
d)
i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori sono stati redatti conformemente al presente regolamento.
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