Art. 32
Omologazione individuale UE
In vigore dal 19 dic 2024
Omologazione individuale UE
1. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale UE per una macchina mobile non stradale conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La domanda di omologazione individuale UE per una macchina mobile non stradale è presentata dal proprietario, dal fabbricante, da un rappresentante stabilito nell’Unione o nominato a tal fine dal fabbricante, o dall’importatore della macchina mobile non stradale.
3. Gli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, possono prevedere norme dettagliate diverse per le macchine mobili non stradali soggette a omologazione individuale UE. Tali norme riguardano le procedure di prova di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), e consistono in procedure non distruttive e semplificate volte a dimostrare la conformità delle singole macchine mobili non stradali mediante valutazione fisica, virtuale e meccanica.
4. Al certificato di omologazione individuale UE è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione individuale UE.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello e il sistema di numerazione per i certificati di omologazione individuale UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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