Art. 19

Fascicolo informativo

In vigore dal 19 dic 2024
Fascicolo informativo 1.   All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo. 2.   Il fascicolo informativo comprende: a) una scheda informativa; b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni di rilievo; c) copia della dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell’Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti; d) ogni informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di domanda dell’omologazione UE. 3.   Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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