Art. 12
Trasmissione dei dati API e di altri dati PNR dal router alle UIP
In vigore dal 19 dic 2024
Trasmissione dei dati API e di altri dati PNR dal router alle UIP
1. In seguito alle verifiche del formato e del trasferimento dei dati di cui all’, il router trasmette i dati API ed eventuali altri dati PNR criptati ad esso trasferiti dai vettori aerei a norma dell’, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, dell’, paragrafi 3 e 4, alle UIP dello Stato membro nel cui territorio atterrerà o partirà il volo, o a entrambi gli Stati membri in questione nel caso di voli intra-UE. Il router trasmette tali dati immediatamente e in maniera automatizzata, senza modificarne in alcun modo il contenuto. Qualora un volo faccia uno o più scali nel territorio di Stati membri diversi da quello da cui è partito, il router trasmette i dati API ed altri eventuali dati PNR alle UIP di tutti gli Stati membri interessati.
Ai fini di tale trasmissione eu-LISA istituisce e tiene aggiornata una tabella di corrispondenza tra i diversi aeroporti di origine e di destinazione e i paesi a cui appartengono.
Tuttavia, per i voli intra-UE il router trasmette solo i dati API e altri dati PNR dei voli inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 4 alle UIP del caso.
2. Il router trasmette i dati API e altri dati PNR secondo le norme dettagliate di cui al paragrafo 6, una volta che tali norme siano state adottate e siano applicabili.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro UIP, quando ricevono i dati API e altri dati PNR a norma del paragrafo 1, confermino immediatamente e in maniera automatizzata il ricevimento di tali dati nel router.
4. Ciascuno degli Stati membri che decidono di applicare la direttiva (UE) 2016/681 ai voli intra-UE conformemente all’ di tale direttiva redige un elenco dei voli o di collegamenti intra-UE selezionati. Gli Stati membri possono utilizzare il codice dell’aeroporto di partenza e dell’aeroporto di arrivo per indicare i voli o i collegamenti selezionati. Conformemente all’ di tale direttiva e all’ del presente regolamento, tali Stati membri riesaminano periodicamente e, se necessario, aggiornano gli elenchi. Uno Stato membro può selezionare tutti i voli o i collegamenti intra-UE quando debitamente giustificato, in conformità della direttiva (UE) 2016/681 e dell’ del presente regolamento.
Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, gli Stati membri inseriscono nel router i voli o i collegamenti selezionati, con mezzi automatizzati mediante il canale di comunicazione sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e successivamente gli eventuali aggiornamenti.
5. Le informazioni inserite dagli Stati membri nel router sono trattate in modo riservato e l’accesso a tali informazioni da parte del personale di eu-LISA è limitato a quanto strettamente necessario per la risoluzione di problemi tecnici. eu-LISA garantisce, non appena il router riceve tali informazioni o eventuali aggiornamenti delle stesse da parte di uno Stato membro, che il router trasmetta immediatamente i dati API e altri dati PNR all’UIP dello Stato membro in questione per quanto riguarda i voli o i collegamenti selezionati, in conformità del paragrafo 1.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per la trasmissione dei dati API e di altri dati PNR dal router di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per l’inserimento di informazioni nel router di cui al paragrafo 4 del presente articolo, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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