Art. 10

Uso esclusivo del router

In vigore dal 19 dic 2024
Uso esclusivo del router Ai fini del presente regolamento, il router è usato soltanto: a) dai vettori aerei per trasferire i dati API e altri dati PNR criptati in conformità del presente regolamento; b) dalle UIP per ricevere i dati API o altri dati PNR criptati in conformità del presente regolamento; c) sulla base di accordi internazionali che permettono il trasferimento dei dati PNR mediante il router, conclusi dall’Unione con i paesi terzi che hanno concluso un accordo che ne prevede l’associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Il presente articolo lascia impregiudicato l’ del regolamento (UE) n. 2025/12.
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